Per associazione s’intende in diritto un ente formato da diverse persone fisiche o giuridiche che vogliono perseguire uno scopo comune.
Il capo secondo intitolato “Delle associazioni e delle fondazioni“, contenuto nel libro primo del Codice Civile italiano è il punto di riferimento per quanto diguarda le regole di fondazione e gestione di un’associazione.
Anche la Costituzione italiana all’Art 18 riconosce ai cittadini di associarsi liberamente per fini che non sono vietati dalla legge penale. Come abbiamo visto il Codice Civile è il punto di riferimento per la fondazione e gestione delle associazioni. Qui viene fatta una distinzione importante fra due tipi di associazioni:
- riconosciute come persone giuridiche: ha piena capacità giuridica quindi diritti ed obblighi si riferiscono all’associazione stessa e non alle persone che ne fanno parte. Inoltre ha piena autonomia patrimoniale, ovvero se vi sono problemi a livello finanziario o creditori, questi possono rivalersi solo sul patrimonio dell’associazione e non quello dei membri dell’associazione.
Queste associazioni sono inoltre riconosciute a livello pubblico, ovvero l’atto costitutivo e lo statuto devono essere redatti come atto pubblico e preparati da un notaio, per essere poi riconosciuto presso la prefettura di competenza. Per essere riconiscuta l’associazione dovrà possedere un patrimonio che varia dai 30.000 ai 50.000 euro. - non riconosciute come persone giuridiche: non sono riconosciute pubblicamente bensì la loro fondazione avviene inviando lo statuto e l’atto costitutivo all’Agenzia delle Entrate. In questo modo può beneficiare di tutte le norme tributarie dedicate alle associazioni. Non avendo piena autonomia patrimoniale nel caso in cui vi siano problemi a livello finanziario prima si attingerà al patrimonio dell’associazione e poi a quello del presidente e del consiglio direttivo.
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