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Associazione
Per associazione s'intende in diritto un ente formato da diverse persone fisiche o giuridiche che vogliono perseguire uno scopo comune.
Il capo secondo intitolato "Delle associazioni e delle fondazioni", contenuto nel libro primo del Codice Civile italiano è il punto di riferimento per quanto diguarda le regole di fondazione e gestione di un'associazione.
Anche la Costituzione italiana all'Art 18 riconosce ai cittadini di associarsi liberamente per fini che non sono vietati dalla legge penale. Come abbiamo visto il Codice Civile è il punto di riferimento per la fondazione e gestione delle associazioni. Qui viene fatta una distinzione importante fra due tipi di associazioni:
riconosciute come persone giuridiche: ha piena capacità giuridica quindi diritti ed obblighi si riferiscono all'associazione stessa e non alle persone che ne fanno parte. Inoltre ha piena autonomia patrimoniale, ovvero se vi sono problemi a livello finanziario o creditori, questi possono rivalersi solo sul patrimonio dell'associazione e non quello dei membri dell'associazione.
Queste associazioni sono inoltre riconosciute a livello pubblico, ovvero l'atto costitutivo e lo statuto devono essere redatti come atto pubblico e preparati da un notaio, per essere poi riconosciuto presso la prefettura di competenza. Per essere riconiscuta l'associazione dovrà possedere un patrimonio che varia dai 30.000 ai 50.000 euro.
non riconosciute come persone giuridiche: non sono riconosciute pubblicamente bensì la loro fondazione avviene inviando lo statuto e l'atto costitutivo all'Agenzia delle Entrate. In questo modo può beneficiare di tutte le norme tributarie dedicate alle associazioni. Non avendo piena autonomia patrimoniale nel caso in cui vi siano problemi a livello finanziario prima si attingerà al patrimonio dell'associazione e poi a quello del presidente e del consiglio direttivo.