Il Glossario Elettorale di POLYAS

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Mozione di sfiducia: definizione

La mozione di sfiducia è l'atto attraverso il quale il Parlamento manifesta la sua sfiducia nei confronti del Governo.

Un certo numero di parlamentari, stabilito solitamente dalla Costituzione, possono chiedere la mozione di sfiducia. In Italia l'articolo 94 della Costituzione italiana regola il rapporto fiduciario fra Governo e Parlamento. Questo articolo stabilisce che:

  • Il Governo deve avere la fiducia di entrambe le Camere;
  • Le due Camere possono revocare la fiducia attraverso una mozione. Perché ciò avvenga, la sfiducia dev'essere votata dal Parlamento con appello nominale. Questa mozione dev'essere firmata da alemeno un/decimo dei componenti della Camera che ha esposto la mozione di sfiducia;
  • La mozione di sfiducia può essere discussa solamente 3 giorni dopo la sua presentazione.

Accanto a questa mozione di sfiducia vi è anche quella che può avvenire a livello regionale. Infatti l'Art. 126, comma 2 ne regola la procedura. Il consiglio regionale può infatti esprimere la sfiducia nei confronti del  Presidente della Giunta. Questa dovrà essere sottoscritta da almeno un/quinto dei componenti del consiglio, votata con appello nominale  a maggioranza assoluta dei componenti. 

Vedi anche: Voto elettronico online, Legislatura, Mandato, Contenzioso elettorale, Voto cumulativo


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