Associazioni: l’ordinamento italiano

Il capo secondo intitolato “Delle associazioni e delle fondazioni“, contenuto nel libro primo del Codice Civile italiano è il punto di riferimento per quanto diguarda le regole di fondazione e gestione di un’associazione.

Il Codice Civile e i tipi di associazione

Anche la Costituzione italiana all’Art 18 riconosce ai cittadini di associarsi liberamente per fini che non sono vietati dalla legge penale. Come abbiamo visto il Codice Civile è il punto di riferimento per la fondazione e gestione delle associazioni. Qui viene fatta una distinzione importante fra:

  • associazione riconosciuta come persona giuridica: ha piena capacità giuridica quindi diritti ed obblighi si riferiscono all’associazione stessa e non alle persone che ne fanno parte. Inoltre ha piena autonomia patrimoniale, ovvero se vi sono problemi a livello finanziario o creditori, questi possono rivalersi solo sul patrimonio dell’associazione e non quello dei membri dell’associazione. Queste associazioni sono inoltre riconosciute a livello pubblico, ovvero l’atto costitutivo e lo statuto devono essere redatti come atto pubblico e preparati da un notaio, per essere poi riconosciuto presso la prefettura di competenza. Per essere riconiscuta l’associazione dovrà possedere un patrimonio che varia dai 30.000 ai 50.000 euro.
     
  • associazione non riconosciuta come persona giuridica: non è riconosciuta pubblicamente bensì la sua fondazione avviene inviando lo statuto e l’atto costitutivo all’Agenzia delle Entrate. In questo modo può beneficiare di tutte le norme tributarie dedicate alle associazioni. Non avendo piena autonomia patrimoniale nel caso in cui vi siano problemi a livello finanziario prima si attingerà al patrimonio dell’associazione e poi a quello del presidente e del consiglio direttivo.

Il Codice civile e gli articoli sulle associazioni

Il Codice civile indica inoltre delle indicazioni riguardo a (non verranno elencate tutte):

  • Atto costitutivo e allo statuto (Art. 16) la cui descrizione è leggibile quì
  • Responsabilità degli amministratori (Art. 18)
  • Limitazione del potere di rappresentanza (Art. 19)
  • Convocazione dell’assemblea delle associazioni (Art. 20)
  • Deliberazioni dell’assemblea (Art. 21)

All’Art. 36 si tiene conto dell’ordinamento e amministrazione delle associazioni non riconosciute, scrivendo che “l’ordinamento interno e l’amministrazione delle associazioni non riconosciute come persone giuridiche sono regolati dagli accordi degli associati”. 

Come vediamo il Codice Civile sembra lasciare una certa libertà a questa tipologia di associazioni, che sono infatti la maggioranza nella panoramica italiana. 
Legga di più a riguardo!


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